mercoledì 17 luglio 2013

Definita la figura del Certificatore Energetico

 Dal 12 luglio è in vigore il Dpr 75/2013

Il 12 luglio è entrato in vigore il regolamento sui requisiti professionali dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e dunque al rilascio del nuovo attestato di prestazione energetica -APE.

Con questo regolamento si è completato il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici e si è definita la figura del certificatore energetico.

La certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo o alle dipendenze di enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia; organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo; società di servizi energetici.

Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario.

I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Nel caso in cui il tecnico non abbia i requisito richiesti può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato e in questo modo si costituisce un gruppo di certificatori energetici. Oppure può decidere di frequentare uno corso specifico di formazione.

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