martedì 2 luglio 2013

Non vale il silenzio assenso se esiste un vincolo che non è del Comune.

Così il Tar Lombardia in una recente sentenza in merito ad un vincolo c.d. autostradale.

Non vale il silenzio assenso se esiste un vincolopreposto da un soggetto diverso dal Comune che vieta la realizzazione di un intervento edilizio. Si è espresso in questo modo il Tar Lombardia in una sentenza recente (n. 1669/2013 del 28 giugno). Il Tribunale nel suo pronunciamento ha richiamato il comma 10 dell’art. 20 del Dpr 380/2001, dopo le modifiche apportate dal Decreto legge 70/2011 (convertito con legge 106/2011): esso stabilisce che la richiesta di permesso di costruire possa essere accolta tramite silenzio assenso solo in presenza di determinati presupposti. 
 
Il Tar ha fornito il suo parere in merito ad un vincolo c.d. autostradale su cui il soggetto concessionario aveva espresso un parere negativo circa l’attestazione di compatibilità tecnica riguardo la realizzazione delle opere oggetto della domanda di titolo edilizio, sul quale non può essere ritenuto valido il silenzio assenso.
 
In merito il Tar ha spiegato che il comma 10 dell'art. 20 del Dpr 380/2001 elimina l’effettività del silenzio assenso quando l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non spetta all’amministrazione comunale. “Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale – specifica il Tribunale – il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”.

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