Lo ha chiarito il Tar Emilia Romagna con la sentenza 1 luglio 2013, n. 489.
Si ha diritto al rimborso degli oneri di urbanizzazione pagati se i lavori per cui è stato chiesto il permesso di costruire non sono mai iniziati. Ma quando? Quando decade il titolo edilizio. Alla data di scadenza del permesso di costruire possiamo presentare istanza di rimborso degli oneri concessori versati direttamente al Comune. Lo ha chiarito il Tar Emilia Romagna con la sentenza 1 luglio 2013, n. 489.Nel caso di fattispecie, una società ha chiesto la restituzione della somma da essa corrisposta al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per un intervento di ampliamento del proprio fabbricato industriale, in precedenza regolarmente concesso dall’ente locale. La ditta però non ha iniziato i lavori entro il termine annuale previsto per legge, con la conseguente decadenza del relativo titolo edilizio.
Alla richiesta di rimborso delle somme versate, il Comune ha opposto diniego motivato sulla ritenuta avvenuta prescrizione del credito. Secondo l’ente comunale la pretesa della società era da ritenersi infondata per intervenuta prescrizione decennale “dovendosi calcolare la scadenza del relativo termine dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria, o al limite, dalla più recente data di ritiro del titolo”.
Di parere contrario i giudici amministrativi, che – dando ragione alla società ricorrente - hanno chiarito che il termine iniziale della prescrizione non coincide con la data di rilascio della concessione edilizia. Il termine a partire dal quale si ha diritto a chiedere al Comune il rimborso degli oneri concessori versati decorre piuttosto dal momento in cui il rimborso poteva essere effettivamente esercitato e, pertanto, dalla data di scadenza del termine annuale previsto per l’inizio dei lavori.
Scarica la sentenza 1 luglio 2013, n. 489 del Tar Emilia Romagna.
Fonte: http://www.portedilo.it/oneri-di-urbanizzazione-diritto-al-rimborso-se-decade-il-titolo-edilizio/3399/s/normative/
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