Nuove delucidazioni dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha chiarito che un lastrico solare utilizzato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’efficientamento energetico di un immobile non può essere considerato un’area edificabile e quindi non è soggetto a IMU. Lo stesso vale per tutte le altre categorie “fittizie”.
La base imponibile dell’IMU (secondo l’articolo 13 del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011) è costituita dal valore dell’immobile. Qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo le regole catastali, ossia mediante l’identificativo della mappa per le aree a cui può essere aggiunto il subalterno per le unità immobiliari ivi ubicate. Ne consegue che ogni valutazione patrimoniale o reddituale relativa ad un immobile deve tener conto della delimitazione e della forma di ciascuna particella o unità immobiliare. Quindi un immobile può essere qualificato come area edificabile secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del DM 28/1998. Di conseguenza, la base imponibile è data dal valore della stessa, oppure, in caso contrario, dalla rendita catastale associata a ciascuna unità immobiliare realizzata sull’area, incrementata del 5% (come previsto dall’articolo 3, comma 48, della Legge 662/1996, e poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall’articolo 13, comma 4, del DL 201/2011).
In riferimento al lastrico solare, esso può essere inquadrato tra le categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare) che sono quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state introdotte per permettere l’accatastamento di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc...) con la procedura Docfa.
Il lastrico solare è associato, salvo eccezioni, ad un edificio che ospita una o più unità immobiliari e, ai fini della valutazione del lotto, occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l’edificazione già attuata.
Dunque i lastrici solari sono parte integrante dell’edificio esistente e quindi concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio stesso. Tali rendite costituiscono l’elemento principale per l’individuazione della base imponibile utile ai fini dell’IMU.
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