martedì 10 dicembre 2013

Il Pos negli studi sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2014, niente rinvio

Respinto l’emendamento di Enrico Zanetti, Scelta Civica, che chiedeva di spostare al 1° gennaio 2015 l’obbligo per i liberi professionisti





È stato bocciato l’emendamento alla Legge di Stabilità che proponeva il rinvio dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 dell’obbligo per i liberi professionisti di dotarsi di POS.

La proposta portava la firma di Enrico Zanetti, responsabile politiche fiscali di Scelta Civica e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera.

“L’emendamento è stato giudicato inammissibile per ragioni idiote. Abbiamo fatto ricorso ed abbiamo appena avuto notizia che è stato respinto per le stesse ragioni già commentate” - ha scritto Zanetti su Facebook.

“Non ho parole. Spero solo che sia perché eravamo gli unici ad essersene preoccupati e che il Governo preferisca poi assumersene la paternità con un intervento ‘di revisione’nei prossimi giorni, per non lasciare solo a noi la vittoria politica” - ha concluso.

La partita però è ancora aperta, dal momento che in questi giorni la Commissione Bilancio della Camera sta votando gli emendamenti al disegno di Legge di Stabilità 2014, che approderà in Aula la prossima settimana.

L’obbligo di POS
Ricordiamo che l’articolo 15 del Decreto Sviluppo Bis (DL 179/2012) ha introdotto, per i professionisti, l’obbligo di dotarsi di Pos dal 1° gennaio 2014
 
Gli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti si sono dichiarati contrari all’obbligo, sostenendo che “le attività professionali prevedono pagamenti normalmente superiori ai massimali delle carte di debito” (Architetti) e che, con l’obbligo di POS, “60 milioni di euro si trasformeranno da reddito dei professionisti a rendita per le banche” (Ingegneri).
 
Concordi i Sindacati: il Pos “poco si concilia con importi delle prestazioni professionali normalmente superiori ai 1.000 euro” (InarSind) e “l’edilizia è ferma e il Governo ci strizza con inutili balzelli. Siamo pronti all’astensione dall’attività professionale” (Federarchitetti).
 
È passata all’azione la Rete delle Professioni Tecniche(RPT) che, pochi giorni fa, ha messo nero su bianco un emendamento alla Legge di Stabilità che chiede di escludere dall’obbligo di Pos alcune categorie di professionisti, sulla base di determinati criteri.

In assenza di rinvio, l’obbligo di Pos scatterà il 1° gennaio 2014, ma chi non si mette in regola non rischia alcuna sanzione, dal momento che mancano i decreti attuativi e, di conseguenza, le sanzioni.

Fonte: http://www.edilportale.com/news/2013/12/professione/il-pos-negli-studi-sar%C3%A0-obbligatorio-dal-1%C2%B0-gennaio-2014-niente-rinvio_36927_33.html

IUC: sarà più pesante dell’Imu ma ai Comuni non basterà

Anci: non è garantito lo stesso gettito prodotto in passato da Imu e Tares. Cgia Mestre: in molti casi le tasse saranno più alte.


La IUC, imposta unica comunale, potrebbe costare ai cittadini più dell’Imu, ma allo stesso tempo potrebbe non garantire le stesse coperture agli enti locali, che potrebbero quindi essere costretti ad aumentare i livelli di altre imposte. È quanto emerge dalla sintesi tracciata dall’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, e dai dati diffusi nei giorni scorsi dalla Cgia Mestre.

IUC, come funziona
La IUC è composta da Imu (Imposta municipale unica),Tari (Tributo per la raccolta dei rifiuti) e Tasi (Tassa sui servizi comunali, come ad esempio trasporti e illuminazione).

Le prime case, a eccezione di case di lusso, ville e castelli, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, non pagano l’Imu, ma devono versare la Tari, commisurata ai metri quadri dell’immobile o ai rifiuti prodotti, e la Tasi.

A fare la differenza sul livello delle imposte è la Tasi. Sulle abitazioni principali l’aliquota base della Tasi è stata fissata all’1 per mille, ma i Comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla grazie ad uno stanziamento di 500 milioni di euro previsto dalla Legge di Stabilità.

La Tasi deve essere pagata sia dal possessore sia dall’utilizzatore dell’immobile, quindi vengono coinvolti anche gli inquilini, che verseranno però un importo oscillante tra il 10% e il 30% del totale a seconda delle decisioni prese dai Comuni.

Le detrazioni sulla Tasi non sono regolate sul numero dei figli conviventi, come accadeva con l’Imu, ma sul grado di utilizzazione dei servizi comunali. Potrà pagare meno chi soggiorna nell’abitazione (ad esempio casa al mare) solo pochi mesi all’anno, chi risiede all’estero per più di sei mesi o chi abita da solo.

Per il pagamento della Tasi sono previste quattro rate: 16 gennaio 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. Restano invece invariate, a giugno e dicembre, le tempistiche dell’Imu per seconde case e altri immobili.
 
Anci: Comuni in perdita
L’impostazione della Iuc non è soddisfacente. Ad affermarlo è stato il presidente dell'Anci Piero Fassino, che illustrando lo studio condotto dalla Fondazione Ifel ha affermato che l’imposta non garantisce la copertura integrale del gettito derivato in passato da Imu e Tares.
 
Fassino ha spiegato che l’aliquota Imu sulle prime case era fissata nella maggior parte dei casi al 4 per mille. Col nuovo sistema, invece, le prime case non pagano più l’Imu, ma devono versare la Tasi, che non può superare il 2,5 per mille. Ciò significa, ha aggiunto Fassino, che gli introiti risultano quasi dimezzati.
 
Cgia Mestre: Tasi più cara dell’Imu
La Cgia Mestre ha analizzato l’impatto del nuovo sistema impositivo sui contribuenti ipotizzando degli scenari tipo. Dallo studio emerge che se i Comuni utilizzassero i 500 milioni messi a disposizione dallaLegge di Stabilità per rimodulare la Tasi su tutti i 19,7 milioni di abitazioni principali, per ogni abitazione ci sarebbe uno sconto di 26 euro. La Tasi si rivelerebbe più gravosa dell’Imu, soprattutto in presenza di figli. Ricordiamo infatti che l'Imu prevedeva una detrazione di 200 euro più 50 euro per ogni figlio convivente.
 
Resta quindi da capire se, oltre al maggior peso della nuova tassa, i Comuni per pareggiare i conti si vedranno costretti ad aumentare le imposte su altri servizi, o magari a prevederne di nuove.

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Fonte: http://www.edilportale.com/news/2013/12/normativa/iuc-sar%C3%A0-pi%C3%B9-pesante-dell-imu-ma-ai-comuni-non-baster%C3%A0_36894_15.html

lunedì 9 dicembre 2013

IMU prima casa: io devo pagarla?

Oggi 9 dicembre 2013 è l'ultimo giorno a disposizione dei comuni italiani per deliberare le aliquote IMU per l'anno 2013.

Il governo aveva precedentemente cancellato la seconda rata IMU sulle prime case, ma solo parzialmente.
Non essendo stati in grado di reperire tutti i fondi necessari a coprire il mancato introito dell'imposta comunale sulle abitazioni principali non di lusso, hanno pensato bene di far pagare ai cittadini una quota che varia tra il 40% e il 50% della differenza dell'aliquota deliberata rispetto all'aliquota base dello 0,4%.
La restante quota che si aggira tra il 50% e il 60%, dovrebbe essere coperta dallo Stato nei confronti dei comuni.

Questa quota di differenza da pagare, visto che siamo in Italia e in Italia bisogna per forza dare un nome a tutto, è stata definita "mini IMU".

Praticamente, nei comuni italiani dove l'aliquota comunale deliberata sulla prima casa è pari o addirittura inferiore allo 0,4%, la cosiddetta "mini IMU" non va versata.

In tutti i comuni italiani dove invece l'aliquota è stata aumentata, andrà versata una quota che varia tra il 40% e il 50% della differenza tra l'intera quota di IMU calcolata con l'aliquota deliberata per l'anno 2013 e l'intera quota IMU calcolata sulla base dell'aliquota base dello 0,4%.

Il pagamento della "mini IMU" sulla prima casa, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 gennaio 2014, nella speranza che non vi siano ulteriori modifiche in merito.

Resta tutto invariato, invece, per l'IMU riguardante seconde case ed abitazioni di lusso con scadenza il 16 dicembre 2013.


Geometra Luca Tridente

venerdì 6 settembre 2013

Riforma Catasto: aumenta del 60% il valore delle case

Lo prevede uno studio del Corriere della Sera. Ecco i dati città per città.


Un aumento del 60% sul valore delle case. Dovrebbe essere questo il primo effetto della Riforma del Catasto in corso di definizione da parte della Commissione Finanze della Camera. Ad effettuare il calcolo è il Corriere della Sera, che nei giorni scorsi ha pubblicato una tabella con le stime dell’aumento dell’imponibile Imu e dell’aumento dell’imponibile compravendite nelle maggiori città italiane. Numeri che potrebbero significare un appesantimento della condizione fiscale dei contribuenti, effetto collaterale di quello che sarebbe invece l’obiettivo principale della Riforma, ovveroallineare le rendite catastali ai valori di mercato.
 
Com’è noto le rendite sono la base imponibile dell’Imu, ma anche delle imposte su compravendite, donazioni e successioni: un aumento medio del 60% significherebbe una stangata non da poco per i possessori di immobili. Sull’Imu tuttavia gli italiani dovrebbe essere salvi grazie ad una “clausola di invarianza” approvata dalla Camera: essa prevede che il saldo del gettito Imu debba rimanere invariato, dato che l’aggiornamento delle rendite non produrrà un aumento della tassazione. In ogni caso dopo che la Riforma sarà entrata in vigore qualcosa dovrà essere modificato. Si veda ad esempio la possibilità per il contribuente di abbattere il valore di mercato ai fini fiscali, come avviene in altri paesi. In questo modo il nuovo Catasto porrà fine anche ad alcuni casi limite – come quello degli attici nei centri storici, una volta classificati come popolari (cosa che dava ad essi un valore minore di quello di un bilocale in periferia) e ora invece riqualificati come di lusso – e renderà il tutto più equo senza che nessuno ne paghi eccessivamente le conseguenze.
 
Vediamo dunque come aumenteranno i valori degli immobili nelle principali città italiane per quanto riguarda i due imponibile (Imu e compravendite).
 
Città: Bari 
Valore medio di mercato:220.322
Aumento imponibile Imu: 13,1%
Aumento imponibile compravendite: 64,5%
 
Città: Bologna 
Valore medio di mercato: 326.166
Aumento imponibile Imu: 64,8%
Aumento imponibile compravendite: 139,7%
 
Città: Catania 
Valore medio di mercato: 174.763
Aumento imponibile Imu: 44,5%
Aumento imponibile compravendite: 110,2%
 
Città: Firenze 
Valore medio di mercato: 364.171
Aumento imponibile Imu: 74,9%
Aumento imponibile compravendite: 154,5%
 
Città: Genova 
Valore medio di mercato: 281.088
Aumento imponibile Imu: 49,9%
Aumento imponibile compravendite: 118,1%
 
Città: Milano 
Valore medio di mercato: 241.438
Aumento imponibile Imu: 35,8%
Aumento imponibile compravendite: 97,5%
 
Città: Napoli 
Valore medio di mercato: 314.884
Aumento imponibile Imu: 138,8%
Aumento imponibile compravendite: 247%
 
Città: Palermo
Valore medio di mercato: 199.981
Aumento imponibile Imu: 126,4%
Aumento imponibile compravendite: 229,3%
 
Città: Roma
Valore medio di mercato: 380.767
Aumento imponibile Imu: 44,5%
Aumento imponibile compravendite: 110,2%
 
Città: Torino
Valore medio di mercato: 229.914
Aumento imponibile Imu: 18,1%
Aumento imponibile compravendite: 71,7%
 
Città: Venezia
Valore medio di mercato: 336.766
Aumento imponibile Imu: 107,8%
Aumento imponibile compravendite: 202,2%

Distanze tra edifici: le modifiche introdotta dal decreto del fare

Il dl n. 69/2013 ha apportato alcune significative novita' in materia edilizia, in particolare consentendo alle Regioni di introdurre nuove disposizioni sulle distanze tra fabbricati in deroga ai precetti del dm 1444/1968.
Il decreto del fare (DL 69/2013) ha introdotto il nuovo articolo 2 bis al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM n. 1444/1968 e possono, altresì, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Le future norme regionali, tuttavia, non potranno travalicare il limite delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle disposizioni integrative in materia di proprietà.
IL DM 1444/1968 disciplina i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati. è sempre stato consentito alle Regioni (ma anche ai Comuni attraverso i propri documenti urbanistici) prevedere misure maggiori rispetto a quelle previste dal DM 1444/1968 ma non anche distanze minori. Ogni tentativo in tal senso è sempre stato dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su di esse.
Per inquadrare meglio la portata di tale norma può essere utile la Scheda di lettura redatta dal Servizio Studi della Camera il 7 agosto scorso, secondo cui le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'articolo 2 bis a favore di Regioni e Provincie autonome dovrebbero essere dettate nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di specifiche aree territoriali.
Tale interpretazione si porrebbe in linea con la disposizione contenuta nell'articolo 9 del medesimo DM 1444/1968 ove consente la predisposizione di distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche.
Come ha anche chiarito una recente nota Ance di commento alle norme del Decreto del fare per il settore privato, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sarebbero, quindi consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Tuttavia, la norma lascia adito a parecchi dubbi interpretativi: anzitutto, si auspica una previsione che permetta di comprendere se le regioni possano dettare previsioni meno restrittive anche per gli altri parametri edilizi dettati dal DM 1444/1968 (densità e altezza) in quanto il testo del nuovo articolo 2 bis consentirebbe tale facoltà (essendo unicamente la rubrica di tale articolo a citare le "distanze" Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). In secondo luogo, sarebbe auspicabile un chiarimento sulle concrete modalità operative attraverso cui le Regioni e le Province autonome possano introdurre tali modifiche negli strumenti urbanistici portati alla loro approvazione.

giovedì 5 settembre 2013

Riforma Catasto: arriva la nuova versione DOCFA 4.00.2

 Versione aggiornata per migliorare l’operato dei tecnici.

Da questo mese sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione numero 4.00.2 del software DOCFA per la compilazione dei documenti tecnici catastali.
DOCFA 4.00.2 andrà a sostituire la precedente versione, rilasciata nel settembre 2012, apportando alcune migliorie, che faciliteranno l’operato da parte dei tecnici.

Prima dell’avvio ufficiale è stato comunque previsto un periodo  - settembre e ottobre - di  “transizione” durante il quale sarà possibile continuare a utilizzare normalmente la vecchia versione.
A partire dal mese di novembre 2013 si dovrà invece utilizzare esclusivamente il nuovo software DOCFA 4.00.2, in quanto il precedente non consentirà la predisposizione di documenti idonei all’accettazione presso gli uffici provinciali.

Le principali novità della nuova versione del DOCFA riguardano l’implementazione dell’archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici con dati già inseriti che abbracciano oltre 7.500 Comuni di piccole dimensioni (meno di 20.000 abitanti).
È in atto l’aggiornamento dell’archivio con l’inserimento dei dati relativi ai Comuni con oltre 20.000 abitanti.
Migliorati anche i criteri di ricerca dei toponimi che potranno essere recuperati mediante l’inserimento di solo una parte della denominazione della strada.
Altra novità riguarda i documenti di richiesta di ruralità. Il professionista che utilizza DOCFA 4.00.2 avrà la possibilità di inserire nello stesso documento sia unità immobiliari compatibili con la richiesta di dichiarazione di fabbricato rurale sia beni comuni non censibili.

mercoledì 4 settembre 2013

Eliminano l'Imu e introducono una tassa per gli inquilini: Service tax costerà 1000 euro l’anno

Il governo abolisce l’Imu. Erano tutti in attesa, anzi a sperare in quest’annullamento, eppure il risultato ottenuto non è dei migliori. O meglio, il governo ha abolito l’Imu ai proprietari, ma ha pensato bene, semplicemente, di cambiare nome alla tassa e spostarne il pagamento agli inquilini. Una vera beffa!

Come sempre a essere favoriti dunque sono i proprietari. Un film già visto e proprio di recente nel diritto alla casa, lo abbiamo visto con la tanto pubblicizzata cedolare secca, che di fatto ha solodiminuito le tasse ai proprietari, ma sono gli inquilini invece ad essersi trovati a dover sostenere affitti esosi e, come è noto, senza avere i soldi a disposizione.

A quanto pare anche in quel caso è valsa a poco la mobilitazione dell’Unione Inquilini che si è fatta avanti anche nella persona di Walter De Cesaris, Segretario Nazionale Unione Inquilini, che chiedeva la necessità di favorire gli inquilini, veri bisognosi, e non i proprietari. 

Oggi dunque ci risiamo, cambia il tema ma la sostanza è sempre la stessa. Perché? L’abolizione dell’Imu ai proprietari mette in mutande gli inquilini. Sono loro infatti, secondo il piano casa, a dover pagare la service tax, una tassa che travolgerà più di 3.000.000 di inquilini.
L’idea che ne emerge nell’immediato è che i proprietari saranno i favoriti, e gli inquilini invece non avranno soldi da sborsare.
“Una stangata media da circa 1000 euro (da una nostra stima prudenziale) – ha dichiarato Walter De Cesaris, Segretario Nazionale Unione Inquilini - rischia di abbattersi a partire dal prossimo anno sugli inquilini. Non è ancora chiaro nei dettagli il meccanismo, ma è evidente che, a partire dal 2014, saranno a carico degli inquilini la maggior parte degli oneri relativi alla nuova tassa che, di fatto, anche negli importi, sostituirà sostanzialmente l’intera IMU oggi pagata dai proprietari”.

Rispolveriamo i dati necessari a presentare il quadro della situazione attuale: l’80% degli inquilini ha un reddito lordo che non arriva a 30 mila euro (fonte Banca d’Italia). Oggi il 90% delle circa 70.000 sentenze annue di sfratto sono per morosità (fonte ministero interno). In Italia sono 650 mila le famiglie che hanno diritto ad una casa popolare avendone i requisiti certificati dai Comuni.

La Service Tax dunque non è altro che uno “spostamento di pagamento di tassa”, dalla proprietà agli inquilini. Anche sulle case invendute c’è il taglio dell’Imu. Un regalo ai costruttori? L’ennesimo tentativo per favorire la speculazione edilizia? a qaunto pare sì.
Arriva anche un “contentino”: “Un intervento di rifinanziamento sul fondo sociale per gli affitti per le famiglie in difficoltà (l’1,5% del costo dell’intero provvedimento sull’IMU) - spiega Walter De Cesaris - Ricordiamo che lo stanziamento statale del fondo sociale per gli affitti 15 anni fa, in una situazione economica e sociale del tutto differente da oggi, era 5 volte superiore. Oggi siamo alla mancia. Consideriamo una importante affermazione della mobilitazione di questi anni, dai picchetti anti sfratto, alle mobilitazioni nelle città, alle ripetute denunce, che per la prima volta in un provvedimento statale si assuma il problema degli sfratti per morosità. Anche in questo caso – aggiunge il Segretario - il governo, però, ha deciso di intervenire, con una misura tampone: l’introduzione di un altro fondo sociale, finanziato, tra l’altro, in maniera del tutto inadeguata, con 40 milioni di euro, insomma spiccioli.