Lo ha stabilito il Tar Puglia Lecce (Sez. III) con la sentenza n. 1713 del 16 luglio 2013.
Non va demolita l’opera edilizia che non viene completata entro il termine previsto dal permesso di costruire. Il titolo abilitativo scaduto decade infatti solo per la parte non ancora eseguita, mentre la sua efficacia resta valida per la parte già realizzata. Lo ha stabilito il Tar Puglia Lecce (Sez. III) con la sentenza n. 1713 del 16 luglio 2013, dando ragione ad un Comune che non aveva proceduto con la sanzione della demolizione di un’opera eseguita in conformità al permesso di costruire, ma che non era stata completata entro il termine indicato.Il riferimento normativo è l’art. 15 del DPR n. 380/2011, che stabilisce che nel permesso di costruire deve essere indicato il termine di ultimazione dei lavori (non può superare in ogni caso i 3 anni dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso), decorso il quale il permesso decade per la parte non eseguita. Il Tar Puglia osserva pertanto chela decadenza del titolo non può coinvolgere la parte dell’opera già eseguita e che, al tempo stesso, la parziale realizzazione del progetto non integra una difformità sanzionabile e non costituisce variante essenziale rispetto alla concessione edilizia rilasciata (è infatti contemplata dal permesso di costruire ed eseguita in modo conforme).
I giudici amministrativi fanno riferimento anche a una precedente pronuncia del Tar L’Aquila (n. 755/2011), confermando che “il permesso di costruire abilita non solo la realizzazione della costruzione, maanche l'esecuzione di ogni fase intermedia in quanto parte del risultato finale, cosicché deve ritenersi per definizione conforme al titolo non solo l'opera ultimata ma anche ogni sua parziale realizzazione”. In virtù di questo assunto la parte di edificio già realizzata non va rimossa.
Fonte: http://www.portedilo.it/permesso-di-costruire-scaduto-se-lopera-non-e-completata-non-va-demolita/3420/s/normative/
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