giovedì 18 luglio 2013

Secondo la Cassazione il costruttore è responsabile di tutti i difetti di un edificio

L’impresa risponde anche di condensa e infiltrazioni


Con la sentenza 14650/2013 la Corte di Cassazione ha spiegato che la responsabilità del costruttore vale anche per i difetti di piccola portata e non solo per quelli in grado di incidere sulla staticità dell’edificio.

La specifica è stata documentata in seguito ad un caso realmente esaminato. Un condominio aveva citato in giudizio il costruttore per fargli eliminare una serie di difetti che avevano provocato delle infiltrazioni. Si trattava di infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, distacco dell’intonaco circostante, condensazione dovuta a ponti termici generati dalla composizione non omogenea della parete esterna in cemento e laterizio. Il Tribunale ordinario aveva accolto la richiesta, condannando il costruttore al pagamento do 71 mila euro a titolo di risarcimento. La Corte d’Appello aveva però ribaltato la sentenza sostenendo che il condominio aveva intrapreso l’azione legale oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa in vigore, e  che il risarcimento oltre i termini di legge sarebbe stato possibile solo per difetti costruttivi così gravi da incidere sulle componenti essenziali dell’opera in modo da pregiudicarne la normale utilità. Nel caso esaminato, invece, i fenomeni non erano stati giudicati riconducibili solo ad un inadeguato isolamento termico, ma anche all’uso improprio degli alloggi.

A detta della Cassazione, invece, non è necessario che i difetti di costruzione incidano sulla staticità dell’edificio. Per agire contro il costruttore è sufficiente qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio che ne pregiudichi il pieno godimento e l’impiego duraturo.

Tra i gravi difetti di cui il costruttore è chiamato a rispondere rientrano anche le infiltrazioni di acqua dovute a carenze dell’impermeabilizzazione che possono essere eliminate con interventi di manutenzione ordinaria.

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