venerdì 26 luglio 2013

Silenzio-assenso in edilizia: come funziona? Tutte le regole

L’art. 30 del Decreto del Fare ha introdotto il silenzio-assenso in edilizia, ma con alcuni limiti.

L’art. 30 del Decreto del Fare – ora in fase di conversione in legge – ha introdotto il silenzio-assenso in edilizia, ma come funziona?Cerchiamo di capire alcune regole fondamentali.
In generale ciò significa che nel momento in cui il privato presenta una richiesta allo Sportello Unico e non riceve risposta entro 30 giorni deve intendere accolta la propria istanza e può iniziare i lavori. Il vicino di casa può comunque opporsi entro 60 giorni dall’inizio dell’attività. L’area però non deve essere sottoposta a vincoli, altrimenti ci sono dei limiti.
Nel caso in cui il privato voglia fare dei lavori su un’area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il provvedimento che concede l’inizio dei lavori deve infatti essere obbligatoriamente scritto ed emesso dall’organo competente (non vale la regola del silenzio-assenso). E i pareri da ottenere sono sia quello del Comuneper gli aspetti edilizi sia quello dell’autorità competente per la gestione del vincolo. In questi casi vale la regola del silenzio-rigetto, ovvero se manca l’assenso entro i tempi indicati l’istanza è considerata rigettata.
Ecco i casi che si possono delineare.
L’autorità a cui compete la gestione del vincolo dà parere negativo e il Comune rimane in “silenzio” nei 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta da parte del privato: l’istanza è da considerarsi respinta. Anche se il Comune non si pronuncia, l’ente è obbligato a comunicare al richiedente (entro 5 giorni) il parere sfavorevole dell’autorità, in modo che il privato possa eventualmente fare ricorso al Tar entro 60 giorni.
Il Comune esprime un parere negativo e, invece, l’autorità che gestisce il vincolo è favorevole alla richiesta del privato: l’ente locale deve comunicare il parere negativo con un atto formale in cui motiva il dissenso.
L’autorità che gestisce il vincolo è favorevole mentre il Comune rimane “in silenzio”, il privato può attivare (entro 7 giorni) un potere sostitutivo rivolgendosi al soggetto che l’amministrazione gli indica oppure può impugnare (entro 1 anno) il silenzio-rigetto davanti al Tar.
In tutti i casi delineati, il compito di acquisire i pareri e i nulla osta necessari per l’intervento edilizio viene attribuito allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), anche prima della presentazione della Scia. Il Suap dovrà fornire una risposta entro 60 giorni, altrimenti il responsabile dello Sportello Unico deve convocare una Conferenza di servizi con le autorità alle quali è stato richiesto un parere per acquisire gli atti di assenso.
E’ bene ricordare infine che se si richiedono dei pareri collegati alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), i lavori possono iniziare subito, anche se non sono stati ottenuti tutti i pareri occorrenti. Ciò non vale però per le manutenzioni/ristrutturazioni di immobili situati nei centri storici per le quali, oltre ai 60 giorni per il parere, occorre attendere obbligatoriamente altri 20  giorni prima di iniziare un’attività.

Fonte: http://www.portedilo.it/silenzio-assenso-in-edilizia-come-funziona-tutte-le-regole/3456/s/edilizia/

Nessun commento:

Posta un commento